Cassazione penale Sez. I sentenza n. 38001 del 15 ottobre 2007

ECLI:IT:CASS:2007:38001PEN

Massima

Massima ufficiale
La violazione, da parte del cacciatore, del divieto di sparare a distanza inferiore ai centocinquanta metri in direzione di fabbricati destinati ad abitazione, sancito dall'art. 21, lett. f), L. 11 febbraio 1992 n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), non costituisce illecito amministrativo, ma integra il reato previsto dall'art. 703 cod.pen. (accensione ed esplosioni pericolose).

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