Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1943 del 17 gennaio 2024

ECLI:IT:CASS:2024:1943PEN

Massima

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Il reato di corruzione di minorenni, previsto dall'art. 609-quinquies, comma 2, cod. pen., può essere integrato anche mediante comunicazione telematica, in quanto il "mostrare" materiale pornografico alla persona minore di anni quattordici non richiede necessariamente la presenza fisica degli interlocutori. Il "materiale pornografico" può consistere anche in una rappresentazione degli organi sessuali per scopi sessuali. La fattispecie di adescamento di minorenni, prevista dall'art. 609-undecies cod. pen., descrive una condotta articolata, che consiste in qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce, anche mediante l'utilizzo di internet o altri mezzi di comunicazione, allo scopo di commettere reati sessuali o di procurarsi materiale pedopornografico. Le "lusinghe" non implicano necessariamente un inganno, ma possono consistere in un semplice allettamento, come frasi adulatorie, promesse o finte attenzioni. Il dolo specifico richiesto dalla norma può consistere nella volontà di procurarsi materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto. L'ignoranza inevitabile circa l'età della persona offesa, prevista dall'art. 602-quater cod. pen., è configurabile solo se l'agente, pur avendo diligentemente proceduto ai dovuti accertamenti, sia stato indotto a ritenere, sulla base di elementi univoci, che il minorenne fosse maggiorenne. Non sono sufficienti, al fine di ritenere fondata la causa di non punibilità, elementi quali la presenza nel soggetto di tratti fisici di sviluppo tipici di maggiorenni o rassicurazioni verbali circa l'età, provenienti dal minore o da terzi. Nella determinazione della pena, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito propone effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione è compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Dott. CIAMPI ((omissis)) - Presidente

Dott. FERRANTI Donatella - Consigliere

Dott. VIGNALE Lucia - Consigliere

Dott. ESPOSITO Aldo - Consigliere

Dott. MICCICHÈ Loredana - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Na.Fe. nato a T il (omissis)
avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO SEZ. DIST. di BOLZANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHÈ;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d' Appello di Trento, sez. di Bolzano, pronunciando su rinvio della Corte di Cassazione, rideterminava la pena inflitta a Na.Fe. per i reati…

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