Cassazione civile Sez. III sentenza n. 86 del 7 gennaio 1980

ECLI:IT:CASS:1980:86CIV

Massima

Massima ufficiale
La sentenza costituzionale del 22 marzo 1971 n. 55 - la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 28 Cod. proc. pen. nella parte in cui disponeva che l'accertamento dei fatti materiali compiuto nel processo penale fosse vincolante nei giudizi civili o amministrativi anche nei confronti di soggetti ad esso rimasti estranei - non esclude (al pari della sentenza costituzionale del 27 giugno 1973 n. 99, la quale ha dichiarato la parziale illegittimità, sotto un analogo profilo, dell'art. 27 Cod. proc. pen.) che il giudice civile possa utilizzare come prove indiziarie, anche nei confronti di tali soggetti, le prove raccolte nel giudizio penale, a condizione peraltro - ciò che vale ad escludere ogni violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio - che egli assoggetti tali prove ad autonomo e rigoroso vaglio critico, specialmente quando da esse tragga conseguenze a carico dei soggetti rimasti estranei al processo penale, e che sia riconosciuta a questi ultimi la possibilità di dedurre altre prove sui medesimi fatti.

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