Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 7307 del 21 settembre 1984

ECLI:IT:CASS:1984:7307PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice di primo grado può sostituire la pena detentiva anche d'ufficio, senza specifica istanza dell'imputato, ai sensi dell'art.. 53 legge 24 novembre 1981, n.. 689, sulle modifiche al sistema penale. Il giudice d'appello, invece, non può applicare sanzioni sostitutive non richieste nei motivi di gravame poiché, per l'effetto devolutivo dell'appello, di cui all'art.. 515 cod. proc. pen., il giudice di secondo grado non può prendere in esame una richiesta non formulata espressamente nei motivi di impugnazione né implicitamente compresa in essi.

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