Cassazione penale Sez. II sentenza n. 22757 del 30 maggio 2016

ECLI:IT:CASS:2016:22757PEN

Massima

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Il falso materiale in titoli di credito si configura quando la firma di traenza risulti essere stata falsificata, tanto che sia riferibile al titolare del conto, quanto ad altra persona, ovvero venga apposta firma di persona inesistente, in quanto in tali ipotesi il rapporto tra il correntista e l'istituto di credito viene ad essere illecitamente strumentalizzato, difettando l'autorizzazione alla emissione del titolo. Pertanto, la condotta di chi appone una firma falsa su un assegno bancario, sia essa riferibile al titolare del conto o ad altra persona, ovvero di chi appone la firma di una persona inesistente, integra il reato di falso materiale in titolo di credito, e non quello di falso ideologico, in quanto in tali casi viene illecitamente strumentalizzato il rapporto tra il correntista e l'istituto di credito, difettando l'autorizzazione alla emissione del titolo. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, in tema di emissione di assegno bancario, quando la firma di traenza risulti essere stata falsificata, ovvero venga apposta firma di persona inesistente, si configura il reato di falso in titolo di credito, non quello di falso ideologico, in quanto il rapporto tra il correntista e l'istituto di credito viene ad essere illecitamente strumentalizzato, difettando l'autorizzazione alla emissione del titolo. Pertanto, la qualificazione giuridica del fatto come falso materiale, e non come falso ideologico, risulta corretta e conforme all'orientamento giurisprudenziale consolidato, in quanto la condotta di chi appone una firma falsa su un assegno bancario, sia essa riferibile al titolare del conto o ad altra persona, ovvero di chi appone la firma di una persona inesistente, integra il reato di falso materiale in titolo di credito, e non quello di falso ideologico, in quanto in tali casi viene illecitamente strumentalizzato il rapporto tra il correntista e l'istituto di credito, difettando l'autorizzazione alla emissione del titolo.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMMINO Matilde - Presidente

Dott. VERGA Giovanna - Consigliere

Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere

Dott. PARDO Ignazio - Consigliere

Dott. AIELLI Lucia - est. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
nella causa penale promossa da:
(OMISSIS), nato ad (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 291/2014 della Corte d'Appello di Ancona del 28/1/2014;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Lucia Aielli;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Baldi Fulvio che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
PREMESSO IN FATTO
Con sentenza del 28/1/2014 la Corte d'Appello di Ancona dichiarava non dover…

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