Tribunale civile Roma sentenza n. 22659 del 22 novembre 2018

Massima

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Il mancato pagamento del canone di locazione per un periodo superiore a due mensilità, senza che il conduttore abbia effettuato alcuna contestazione sul quantum dovuto, costituisce grave inadempimento contrattuale che legittima la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 392 del 1978. Tale norma, dettando una presunzione assoluta di gravità dell'inadempimento, sottrae all'apprezzamento discrezionale del giudice la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento, ancorandola a due presupposti oggettivi: il mancato pagamento di una rata del canone per un importo superiore a due mensilità e il protrarsi dell'inadempimento per oltre venti giorni dalla scadenza del termine convenuto. Il pagamento dei canoni scaduti dopo l'introduzione del giudizio di risoluzione non è idoneo a sanare il pregresso inadempimento, in quanto opera il principio generale previsto dall'art. 1453, comma 3, c.c., che esclude che il debitore possa adempiere la propria obbligazione successivamente all'introduzione della domanda di risoluzione contrattuale. L'unica deroga a tale principio è costituita dalla particolare disposizione dell'art. 55 della Legge n. 392 del 1978, che consente al conduttore di impedire unilateralmente la pronuncia di risoluzione mediante l'adempimento dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo dovuto unitamente agli interessi e alle spese, nella forma di pagamento banco judicis ovvero della richiesta e successiva osservanza del cosiddetto "termine di grazia". Tuttavia, qualora il conduttore scelga di formalizzare l'opposizione e proseguire nel giudizio di merito, tale scelta esclude la possibilità di invocare il beneficio previsto dall'art. 55 della Legge n. 392 del 1978. Il pagamento del canone costituisce la principale e fondamentale obbligazione del conduttore, la cui sospensione totale o parziale, così come il ritardo dello stesso, legittima l'applicazione dell'art. 1460 c.c. solamente quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, che si sostanzia nel consentire il pieno godimento del bene immobile oggetto del contratto di locazione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
In persona della Dott.ssa Manuela Scoppetta, in funzione di giudice monocratico, nella causa iscritta al n.r.g. 41273 dell'anno 2018 e vertente
TRA
(...) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, parte elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'Avv. DE.EL. e GI.ME., che la rappresentano e difendono come da procura in atti
ATTORE
E
(...), parte rimasta contumace nel presente giudizio
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: intimazione di sfratto per morosità.
All'udienza del 22.11.2018, a seguito della discussione orale della causa, pronuncia ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 14/03.2018 veniva notificata al signor (...) intimazione di sfratto per morosità e contestua…

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