Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5875 del 24 marzo 2004

ECLI:IT:CASS:2004:5875CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, è inammissibile il rimedio dell'opposizione di cui alla legge n. 689/1981 avverso il mero preavviso di contravvenzione (solitamente apposto sul parabrezza del veicolo del trasgressore), che è atto prodromico all'ordinanza - ingiunzione e non può essere equiparato né al verbale di contestazione immediata, né al verbale di accertamento notificato al trasgressore, in quanto, a differenza di essi, atto non idoneo - se non impugnato - a costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 203, terzo comma, del codice della strada.

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