Cassazione penale Sez. I sentenza n. 396 del 30 marzo 1989

ECLI:IT:CASS:1989:396PEN

Massima

Massima ufficiale
Il procedimento incidentale che si instaura con l'impugnazione di un provvedimento concernente la libertà personale, anche se caratterizzato da uno svolgimento autonomo è, tuttavia, inscindibilmente collegato al procedimento principale, sicché non può essere ritenuto estraneo ed avulso dalle vicende che incidono su quest'ultimo, specie con riferimento alla modificazione della competenza territoriale. Ne consegue che, dovendo lo "status libertatis" dell'imputato adeguarsi costantemente alla reale situazione processuale, giudice competente a decidere, in sede incidentale, sul rimedio proposto contro un provvedimento concernente la libertà personale è quello che, nel momento in cui deve essere pronunciata la decisione, ha la disponibilità giuridica del processo. (Nella specie, essendo stato risolto dalla suprema corte, nelle more del procedimento incidentale concernente la misura della cauzione imposta con la scarcerazione, un conflitto di competenza per territorio concernente il procedimento principale, la risoluzione del successivo conflitto sorto in sede di procedimento incidentale ha seguito la sorte del precedente).

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