Cassazione penale Sez. VI ordinanza n. 41577 del 3 novembre 2022

ECLI:IT:CASS:2022:41577PEN

Massima

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Il giudice di legittimità, nell'ambito del procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, può dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'imputato, in assenza di motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. In tali casi, la Corte di Cassazione procede con una procedura semplificata e non partecipata, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende. Tale limitazione dei motivi di ricorso ammissibili mira a garantire la celerità e l'efficienza del procedimento di applicazione della pena su richiesta, bilanciando le esigenze di economia processuale con il diritto di difesa dell'imputato. La Corte di Cassazione, nell'esercizio del proprio sindacato di legittimità, è tenuta a verificare la sussistenza dei presupposti processuali per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza poter entrare nel merito delle questioni di fatto o di diritto sollevate dal ricorrente, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Tale orientamento giurisprudenziale, consolidatosi a seguito delle modifiche apportate al codice di procedura penale dalla Legge n. 103 del 2017, si pone in linea con il principio di ragionevole durata del processo e con l'esigenza di assicurare l'effettività della giustizia penale, senza tuttavia comprimere irragionevolmente il diritto di difesa dell'imputato.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RICCIARELLI Massimo - Presidente

Dott. VILLONI Orlando - rel. Consigliere

Dott. AMOROSO Riccardo - Consigliere

Dott. SILVESTRI Pietro - Consigliere

Dott. DI GIOVINE Ombretta - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. in (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1965/22 del Tribunale di Bologna 26/04/2022;
udita la relazione del consigliere, ((omissis)).
RILEVATO
che e' stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, a sua richiesta concordata con il Pubblico Ministero, ha applicato nei confronti di (OMISSIS) ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. la pena di un anno di reclusione e 1.200,00 Euro di …

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