Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 3784 del 2018

ECLI:IT:TARNA:2018:3784SENT

Massima

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Il giudicato amministrativo, formatosi su un provvedimento giurisdizionale avente efficacia esecutiva e comportante l'obbligo di pagamento di somme di denaro, deve essere prontamente eseguito dall'amministrazione debitrice, nel rispetto dei principi di effettività della tutela giurisdizionale, equità del processo e ragionevole durata del procedimento. Tuttavia, l'amministrazione può subordinare il pagamento all'assolvimento, da parte del creditore, degli obblighi di comunicazione previsti dalla legge, volti a garantire la corretta gestione delle risorse pubbliche e ad evitare duplicazioni di pagamento. Tali obblighi non costituiscono una condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ma un presupposto per l'effettivo adempimento del giudicato. In caso di persistente inottemperanza dell'amministrazione, il giudice può nominare un commissario ad acta, senza riconoscimento di alcun compenso, al fine di assicurare l'esecuzione del giudicato. Inoltre, il giudice può condannare l'amministrazione al pagamento di una penalità di mora, sotto forma di interessi legali sulla somma dovuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione, a decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento. Le spese di giudizio successive al titolo esecutivo azionato sono dovute solo in relazione alle attività funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza, quali la pubblicazione della sentenza, l'esame e la notifica della stessa, le spese di registrazione, di copia e di notificazione, nonché le spese e i diritti di procuratore relativi all'atto di diffida. Non sono invece dovute le spese relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, in quanto imputabili alla libera scelta del creditore.

Sentenza completa

Pubblicato il 07/06/2018

N. 03784/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01625/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1625 del 2014, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio ((omissis)) in Napoli, corso Umberto I° n.311;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;

per l'esecuzione

del giudicato formatosi sul decreto decisorio n. 2501/2011 depositato in data 28 giugno 2011;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giud…

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