Cassazione penale Sez. III sentenza n. 25547 del 6 luglio 2021

ECLI:IT:CASS:2021:25547PEN

Massima

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La retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, ai sensi dell'art. 297 comma 3 c.p.p., presuppone che gli elementi probatori posti a base della seconda ordinanza cautelare siano già desumibili dagli atti del procedimento in cui era stata emessa la prima ordinanza, nel senso che tali elementi devono essere stati oggetto di una lettura coordinata ed unitaria da parte dell'organo dell'accusa, tale da consentirgli di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità delle fonti indiziarie, suscettibili di dare luogo all'adozione di una misura cautelare. L'onere di fornire la prova di tale requisito grava sulla parte che invoca l'applicazione della retrodatazione. Inoltre, ai fini della retrodatazione, rileva non solo la coincidenza quantitativa degli elementi probatori, ma anche la loro interpretazione qualitativa, dovendo gli stessi manifestare sin dall'inizio il loro significato in modo immediato ed evidente. Pertanto, il solo fatto che la seconda ordinanza si fondi su elementi già presenti nel primo procedimento non è di per sé sufficiente a giustificare la retrodatazione, potendo gli stessi non aver manifestato sin dall'inizio la loro portata probatoria. Infine, la retrodatazione può essere richiesta solo se, al momento dell'emissione della seconda ordinanza cautelare, il termine di durata complessivo della custodia cautelare sia già scaduto.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARINI Luigi - Presidente

Dott. CORBETTA Stefano - Consigliere

Dott. GAI Emanuela - Consigliere

Dott. ANDRONIO A. M. - Consigliere

Dott. BERNAZZANI Paolo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 15/09/2020 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. BERNAZZANI PAOLO;
lette le conclusioni del PG Dr. BALDI FULVIO che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
lette le conclusioni del difensore di fiducia avv. (OMISSIS) che ha insistito per l'accoglimento del ricorso
Ricorso trattato ai sensi ex Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8.
RITENU…

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