Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5561 del 19 marzo 2004
ECLI:IT:CASS:2004:5561CIV
Massima
Massima ufficiale
Il timbro postale deve ritenersi idoneo a conferire carattere di certezza alla data di una scrittura tutte le volte in cui lo scritto faccia corpo unico con il foglio sul quale il timbro stesso risulti apposto, poiché la timbratura eseguita in un pubblico ufficio deve considerarsi equivalente ad un'attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita; e ciò anche nell'ipotesi che il timbro postale di annullo del francobollo sia quello contemplato dall'art. 41, lettera b), D.P.R. n. 156 del 1973 (abrogato dal D.L.vo n. 261 del 1999), riferito, come nella specie, alla corrispondenza cosiddetta «a corso particolare» giacché l'una e l'altra timbratura provengono da dipendenti dell'amministrazione postale, con pari garanzia di autenticità. Da ciò consegue che spetta eventualmente al terzo, il quale contesti la certezza della data, l'onere di fornire la prova specifica del fatto anomalo della redazione del contenuto della scrittura in un momento diverso dalla data così accertata. In ogni caso, l'apprezzamento se un fatto o un atto possa essere considerato equipollente di quei fatti tipici indicati dall'art. 2704 c.c., come idonei ad offrire certezza sull'anteriorità della formazione del documento è rimesso al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata. (Fattispecie relativa a timbratura apposta a tergo di una scrittura contenente un contratto). Il principio secondo cui il requisito della sufficiente indicazione della cosa data in pegno ben può ritenersi soddisfatto, nel caso di pegno di titoli di credito al portatore, dalla semplice menzione della natura del titolo e dell'ammontare del credito in esso incorporato, senza necessità di ulteriore specificazione di tutti gli elementi occorrenti per l'esatta identificazione del documento, superflui rispetto all'interesse tutelato, si applica anche al pegno irregolare, che si caratterizza perla previsione della facoltà del creditore di disporre dei titoli ricevuti in pegno. Agli effetti dell'art. 2787, terzo comma, c.c., in tema di prelazione del creditore pignoratizio, perché il credito garantito possa ritenersi sufficientemente indicato, non occorre che esso venga specificato, nella scrittura costitutiva del pegno, in tutti i suoi elementi oggettivi, bastando che la scrittura medesima contenga elementi idonei a consentirne la identificazione. A tal fine, l'eventuale ricorso a dati esterni all'atto di costituzione del pegno richiede che l'atto contenga un indice di collegamento da cui possa desumersi l'individuazione dei menzionati dati, sicché non vi è luogo alla prelazione se, per effetto della estrema genericità delle espressioni usate, il credito garantito possa essere individuato soltanto mediante l'ausilio di ulteriori elementi esteriori, come nel caso in cui si sia fatto riferimento alle «linee di credito accordate » dalla banca, anche se risulti poi che contestualmente alla costituzione del pegno quest'ultima abbia concesso un'apertura di credito in conto corrente ovvero come nel caso di riferimenti al solo conto corrente bancario, senza che si possa far ricorso al ?libro-fidi? tenuto dalla banca, oppure al concreto svolgimento del rapporto, per accertare che l'atto si riferiva a uno o più specifici rapporti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto adeguatamente identificato il credito garantito con la costituzione di un pegno irregolare, originariamente riferito ai finanziamenti concessi dalla banca in relazione ad uno specifico contratto stipulato dalla propria correntista, anche ai successivi mutamenti contrattuali con i quali la garanzia era stata trasferita a tutti i crediti bancari derivanti da affidamenti in valuta denominati ?denaro caldo?, non avendo il giudice del merito chiarito quali elementi di collegamento vi fossero tra tali affidamenti e l'originaria previsione, e non essendo comunque sufficiente il riferimento alla valuta estera a soddisfare il requisito della specificità imposto dall'art. 2787, terzo comma, c.c. ).
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