Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5596 del 8 maggio 1987

ECLI:IT:CASS:1987:5596PEN

Massima

Massima ufficiale
L`esportazione di titoli di credito esteri e` soggetta alle sanzioni di cui all`art. 1 d.  l. 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge 30 aprile 1976, n. 159, in quanto la circostanza che, solo a proposito della valuta, il legislatore abbia adottato l`espressione "nazionale od estera" si spiega solo con la opportunita` di non riprodurre ogni volta, ed a proposito delle cose menzionate nell`art. 1, analoga dizione. Infatti, la stessa ratio che comporta l`illiceita` della esportazione della valuta deve rinvenirsi anche a proposito dei titoli di credito esteri (per la stessa ragione per la quale sono punite, in genere, le esportazioni dei titoli di credito, persino di quelli formalmente incompleti).    conforme: [p84\01523] [p83\06316] [p81\02400]

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