Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 9099 del 2017

ECLI:IT:TARLAZ:2017:9099SENT

Massima

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La rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, accettata dalle controparti costituite, determina l'estinzione del giudizio amministrativo, con compensazione delle spese di lite tra le parti. Il principio di diritto che emerge è che la volontà di rinunciare al ricorso, liberamente manifestata dalla parte ricorrente e condivisa dalle altre parti in causa, comporta la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del procedimento giurisdizionale, senza alcuna pronuncia nel merito della controversia, con compensazione delle spese di giudizio tra le parti. Tale principio si fonda sulla natura dispositiva del processo amministrativo, che consente alle parti di definire autonomamente la vicenda processuale, e sul carattere non vincolante per il giudice della volontà di rinuncia, il quale è tenuto a prenderne atto e a dichiarare l'estinzione del giudizio. La massima giuridica che può essere tratta dalla sentenza è pertanto la seguente: La rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, accettata dalle controparti costituite, determina l'estinzione del giudizio amministrativo, con compensazione delle spese di lite tra le parti. Il principio di diritto è che la volontà di rinunciare al ricorso, liberamente manifestata dalla parte ricorrente e condivisa dalle altre parti in causa, comporta la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del procedimento giurisdizionale, senza alcuna pronuncia nel merito della controversia, con compensazione delle spese di giudizio tra le parti. Tale principio si fonda sulla natura dispositiva del processo amministrativo, che consente alle parti di definire autonomamente la vicenda processuale, e sul carattere non vincolante per il giudice della volontà di rinuncia, il quale è tenuto a prenderne atto e a dichiarare l'estinzione del giudizio. La rinuncia al ricorso, liberamente espressa dalla parte ricorrente e accettata dalle controparti, determina pertanto l'estinzione del processo amministrativo, senza alcuna pronuncia sul merito della controversia, con compensazione delle spese di giudizio tra le parti in causa.

Sentenza completa

Pubblicato il 31/07/2017

N. 09099/2017 REG.PROV.COLL.

N. 08609/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8609 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
((omissis)), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio Studio Mariani, Menaldi e Associati in Roma, piazza Buenos Aires, 5;

contro

Comune di Tarquinia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'((omissis)), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso D'Italia, 102;

nei confronti di

Soc Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli V. & C Sas (Tfc Sas…

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