Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3490 del 12 febbraio 2009

ECLI:IT:CASS:2009:3490CIV

Massima

Massima ufficiale
Le disposizioni degli artt. 35 e 36 del capitolato generale delle opere pubbliche, approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, che attribuiscono all'appaltatore il diritto alla corresponsione di interessi di mora in varia misura e con varie decorrenze in caso di ritardo della P.A., presuppongono l'inadempimento della stessa e non sono, quindi, applicabili in relazione al periodo per cui il contratto sia stato eseguito benché non ancora stipulato ed approvato, essendo l'Amministrazione tenuta a darvi esecuzione solo dopo la sua approvazione, e non potendo il contratto considerarsi per essa obbligatorio, finché non sia stato approvato dall'organo competente e, poi, quando sia previsto, registrato alla Corte dei conti.

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