Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 12269 del 22 novembre 1980

ECLI:IT:CASS:1980:12269PEN

Massima

Massima ufficiale
Il reato previsto dall'art. 4 comma secondo legge 18 aprile 1975 n. 110 (porto di armi od oggetti atti ad offendere) è reato di pericolo per l'incolumità dei cittadini per la cui consumazione si richiede, ove si tratti di porto di strumento non espressamente considerato da punta e taglio, che sia utilizzabile per l'offesa alla persona. Tale giudizio di valore deve fondarsi su particolari specifiche circostanze temporali e spaziali in base alle quali nasce il pericolo dell'uso dello strumento nei confronti di una o più persone: non è sufficiente, cioè, ne il semplice porto ne l'idoneità in astratto ad offendere dello strumento ma occorre l'idoneità in concreto con riferimento all'ambiente e al tempo in cui il porto avviene.

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