Cassazione penale Sez. V sentenza n. 26054 del 14 luglio 2005

ECLI:IT:CASS:2005:26054PEN

Massima

Massima ufficiale
L'impugnazione, anche ai fini penali, consentita dall'art. 577 cod. proc. pen. alla persona offesa costituitasi parte civile nel caso di sentenza di condanna o di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione, è esperibile anche qualora trattasi di sentenza pronunciata dal giudice di pace. (La Corte ha osservato che la sentenza di proscioglimento dal reato di ingiuria aggravata, punito nel processo dinanzi al giudice di pace con pena alternativa, è appellabile dal P.M. ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 274 del 2000, e dunque anche dalla parte civile in virtù del disposto dell'art. 576 cod. proc. pen., norma applicabile al pari di quella ex art. 577 stesso codice).

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