Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3934 del 17 giugno 1981

ECLI:IT:CASS:1981:3934CIV

Massima

Massima ufficiale
Nel concordato preventivo, il decreto, con il quale il giudice delegato ordini ad un terzo, locatario di immobile ceduto con il concordato medesimo, la riconsegna del bene al liquidatore,integra un provvedimento decisorio su posizioni di diritto soggettivo, adottato al di la dei limiti dei poteri concessi dalla legge al predetto giudice. Tale provvedimento, pertanto, non è suscettibile di reclamo al tribunale fallimentare, ma può essere solo impugnato direttamente con ricorso per cassazione, a norma dell'art 111 della costituzione (salva restando l'azione di nullità).

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