Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11035 del 8 novembre 1997

ECLI:IT:CASS:1997:11035CIV

Massima

Massima ufficiale
Il provvedimento che dichiara la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., a prescindere dalla forma con cui viene adottato e dall'organo giurisdizionale che lo abbia emesso, e quindi ancorche` (come nella specie) pronunziato non dal collegio ma dal giudice istruttore (non in funzione di giudice unico a norma dell'art. 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353, sostitutivo dell'art. 48 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) e` impugnabile con il regolamento necessario di competenza ex art. 42 dello stesso codice, come modificato dall'art. 6 della cit. legge n. 353 del 1990. da vedere: Sen 23/03/1987 2837 sez 1 Civ

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