Cassazione penale Sez. III sentenza n. 30515 del 11 luglio 2019

ECLI:IT:CASS:2019:30515PEN

Massima

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Il reato di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri sussiste quando l'associazione miri a condotte illecite aventi ad oggetto tabacco lavorato estero già entrato in territorio italiano o sicuramente destinato ad essere introdotto in Italia per le attività di vendita, trasporto, acquisto, detenzione, in violazione degli interessi tributari dello Stato italiano alla riscossione dei diritti di confine, essendo sufficiente che vi sia la prova certa che l'attività dell'associazione sia diretta all'introduzione del tabacco in Italia, o alla sua vendita, trasporto, acquisto o detenzione nel territorio dello Stato, a prescindere dall'effettivo ingresso della merce nel territorio nazionale. La coesistenza di un'attività di trasporto di persone, di per sé lecita, non è di ostacolo alla configurabilità della fattispecie associativa, qualora tale attività costituisca una sorta di schermo all'illecita attività di contrabbando, fornendo l'occasione e gli strumenti per il trasporto del tabacco lavorato estero, opportunamente occultato negli automezzi utilizzati. Ai fini della sussistenza del reato associativo, è sufficiente che nel territorio dello Stato sia stata compiuta, in tutto o in parte, un'attività di partecipazione da parte di uno qualsiasi dei concorrenti, a nulla rilevando che tale attività parziale non rivesta in sé carattere di illiceità, dovendo essa essere intesa come frammento di un unico "iter" delittuoso da considerarsi come inscindibile. Il giudizio di colpevolezza può fondarsi anche sulle dichiarazioni rese da un coimputato, acquisite ai sensi dell'art. 513 c.p.p., senza che sia necessario il consenso espresso e formale dell'imputato cui le dichiarazioni si riferiscono, potendo tale consenso essere desunto per implicito dal solo fatto che la disposta acquisizione non abbia formato oggetto di specifica opposizione. Il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena può essere legittimamente motivato sulla base della gravità dei fatti accertati e della personalità degli imputati, come desumibile dai loro precedenti penali, senza che sia necessario un esame analitico di tutti gli elementi indicati nell'art. 133 c.p.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia - Presidente

Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere

Dott. DI STASI Antonell - Consigliere

Dott. NOVIELLO Giuseppe - Consigliere

Dott. ZUNICA Fab - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso la sentenza del 23-03-2018 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. ((omissis));
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostit…

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