Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 4479 del 7 luglio 1988

ECLI:IT:CASS:1988:4479CIV

Massima

Massima ufficiale
A seguito di proposizione di querela di falso da parte del procuratore generale davanti alla corte dei conti, la corte medesima, ove non ritenga di poter decidere la controversia indipendentemente dal documento impugnato, deve sospendere il giudizio, in attesa che si pronunci il tribunale civile cui e` devoluta in via esclusiva la cognizione della falsita`, non rientrando nelle sue attribuzioni giurisdizionali la facolta` di statuire oltre che sul fondamento della querela sulla stessa legittimazione ed interesse del querelante.  Pertanto, la sentenza della corte dei conti, che decida dette questioni, e` affetta da difetto di giurisdizione, denunciabile con ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione.

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