Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2229 del 8 gennaio 1983

ECLI:IT:CASS:1983:2229PEN

Massima

Massima ufficiale
Quando la legge designa il titolare del diritto di impugnazione col termine generico di pubblico ministero intende fare riferimento solo al rappresentante del P.M. presso il giudice superiore. In applicazione di tale principio, allorché l'art. 281 comma primo cod. proc. pen. stabilisce che le ordinanze del giudice istruttore che decidono sulla libertà provvisoria possono essere appellate dallo imputato o dal P.M., con quest'ultima generica espressione intende riferirsi soltanto al rappresentante del P.M. presso il giudice che ha emesso il provvedimento. Questa regola non è applicabile, e l'impugnazione del procuratore generale presso la corte d'appello è pertanto ammissibile, allorché detto organo, avendo esercitato l'azione penale ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen. abbia successivamente investito il giudice istruttore della decisione sulla domanda di libertà provvisoria.

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