Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5483 del 6 febbraio 2017

ECLI:IT:CASS:2017:5483PEN

Massima

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La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale diversa dalla norma incriminatrice, ma idonea a incidere sul trattamento sanzionatorio, comporta la rideterminazione della pena da parte del giudice dell'esecuzione, anche quando la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile, al fine di ricondurre la pena a legalità, superando il limite dell'intangibilità del giudicato. Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui la pena sia stata applicata a seguito di un giudizio abbreviato, essendo il giudicato penale di condanna intangibile solo quanto ai profili relativi alla sussistenza del fatto, alla sua attribuibilità soggettiva e alla sua qualificazione giuridica, mentre il giudice dell'esecuzione deve procedere alla rideterminazione della pena, in caso di mancato accordo tra le parti, alla luce della più favorevole cornice edittale ripristinata dalla pronuncia di incostituzionalità. Il limite all'applicazione della legge penale sopravvenuta più favorevole al reo, rappresentato dalla sentenza irrevocabile di condanna, non può operare nel caso della pronuncia di incostituzionalità, che impone la rimozione, nei limiti del possibile, di tutti gli effetti pregiudizievoli ancora in corso che derivino da una sentenza irrevocabile di condanna fondata, sia pure parzialmente, sulla norma dichiarata illegittima. Lo strumento normativo per intervenire sul giudicato, con riguardo alla pronuncia di incostituzionalità che attenga al solo trattamento sanzionatorio, è la L. n. 87 del 1953, art. 30, che, esaurendo la sua valenza demolitoria sull'esecuzione della sentenza, consente di invalidare parzialmente il titolo esecutivo senza produrre un'efficacia risolutiva della decisione divenuta irrevocabile; mentre il mezzo processuale utilizzabile per rimuovere l'illegittimità (parziale) della pena è il procedimento di esecuzione, la cui attivazione è idonea a consentire al giudice dell'esecuzione, nell'esercizio dei poteri accertativi e valutativi contemplanti l'espletamento anche di attività istruttorie attribuiti dall'art. 666 c.p.p., di ricondurre a legalità la pena, mediante la riformulazione del giudizio di bilanciamento tra le circostanze, sulla base del criterio generale previsto dall'art. 69 c.p. nel testo emendato dalla Consulta.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente

Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere

Dott. BONI Monica - Consigliere

Dott. MAGI Raffaello - Consigliere

Dott. CAIRO Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 428/2014 GIP TRIBUNALE di PALERMO, del 22/02/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette le conclusioni del PG Dott. GALASSO Aurelio, il quale ha chiesto che la Corte annulli con rinvio l'impugnato provvedimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza deliberata il 22 febbraio 2015 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice de…

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