Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 802 del 2015

ECLI:IT:TARNA:2015:802SENT

Massima

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L'annullamento in autotutela di un provvedimento amministrativo impugnato determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente compensazione delle spese di lite. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che l'annullamento in autotutela di un atto amministrativo oggetto di impugnazione giurisdizionale comporta l'estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il provvedimento impugnato viene meno per effetto dell'esercizio del potere di autotutela da parte della pubblica amministrazione. In tale ipotesi, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere e dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti, in considerazione del fatto che l'annullamento in autotutela ha soddisfatto la pretesa del ricorrente, facendo venir meno l'interesse all'impugnazione. Tale principio si fonda sulla necessità di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale, evitando che il ricorrente debba sopportare ulteriori oneri processuali a fronte dell'accoglimento della propria istanza da parte della pubblica amministrazione. La massima giuridica che può essere tratta dalla sentenza è pertanto la seguente: L'annullamento in autotutela di un provvedimento amministrativo impugnato determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente compensazione delle spese di lite, in quanto l'esercizio del potere di autotutela da parte della pubblica amministrazione soddisfa la pretesa del ricorrente, facendo venir meno l'interesse all'impugnazione. Tale principio si fonda sulla necessità di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale, evitando che il ricorrente debba sopportare ulteriori oneri processuali a fronte dell'accoglimento della propria istanza. Il giudice amministrativo, in tali ipotesi, dichiara la cessazione della materia del contendere e dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti, in considerazione del fatto che l'annullamento in autotutela ha soddisfatto la pretesa del ricorrente, facendo venir meno l'interesse all'impugnazione.

Sentenza completa

N. 05271/2001
REG.RIC.

N. 00802/2015 REG.PROV.COLL.

N. 05271/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5271 del 2001, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Mele Luciano, Affinito Pasqualina, Arlistico Michele, Maniscalco Alfredo, Pavia Annamaria, Solombrino Giovanna, Varchetta Vitale, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Abbamonte, con domicilio eletto presso il suo studio, in Napoli, viale Gramsci, 16;

contro

Comune di Napoli, rappresentato e difeso dall'avv. Avvocatura Municipale, domiciliato in Napoli, in p.zzo S. Giacomo;

per l'annullamento

con ricorso principale e con ricorso per motivi aggiunti della disposizione dirigenziale n.133/2001 di acquisizione gratuita…

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