Cassazione penale Sez. I sentenza n. 25230 del 26 giugno 2012

ECLI:IT:CASS:2012:25230PEN

Massima

Generata da Simpliciter
La misura di prevenzione della cauzione può essere imposta a tutte le persone sottoposte alla misura della prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, in quanto dichiarate socialmente pericolose ai sensi della legge n. 1423 del 1956, articoli 1 e 2, a prescindere dalla tipologia dei reati commessi, essendo stata superata la precedente limitazione prevista dalla legge n. 55 del 1990, articolo 14, che precludeva l'applicazione delle misure di sicurezza patrimoniali in caso di pericolosità sociale generica. La cauzione, pertanto, può essere disposta nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi sia in base alla legislazione antimafia (pericolosità qualificata) sia in base alla legge "base" n. 1423 del 1956 (pericolosità generica), in quanto la normativa successiva, in particolare la legge n. 327 del 1988, articolo 13, ha stabilito una completa equiparazione, in materia di misure di prevenzione personali, tra tali categorie di soggetti. Ciò trova conferma nella giurisprudenza di legittimità, che ha ribadito la correttezza e la perdurante legittimità di tale principio, anche a seguito delle modifiche introdotte dal c.d. "pacchetto sicurezza" (decreto-legge n. 92 del 2008, convertito dalla legge n. 125 del 2008), il quale ha abrogato la norma speciale che precludeva l'applicazione delle misure di sicurezza patrimoniali in caso di pericolosità generica, consentendola anche in tale ipotesi. Pertanto, l'imposizione della cauzione può essere disposta nei confronti di soggetti dichiarati socialmente pericolosi, a prescindere dalla tipologia dei reati commessi, in quanto il rinvio operato dalla normativa di riferimento ha carattere formale e, in assenza di espressa esclusione o limitazione, deve ritenersi esteso a tutte le norme successivamente interpolate nell'atto-fonte, in sostituzione, modificazione o integrazione di quelle originarie.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIEFFI Severo - Presidente

Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere

Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere

Dott. CARTA Adriana - Consigliere

Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso il decreto n. 17/2011 CORTE APPELLO BARI, del 05/05/2011;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

lette le conclusioni del P.G. Dott. GIOACCHINO IZZO, che ha chiesto annullarsi senza rinvio il decreto impugnato limitatamente alla disposta cauzione.

RITENUTO IN FATTO

1. Il 13 marzo 2011 fa Corte d'appello di Bari, In parziale accoglimento dell'appello propost…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.