Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 1566 del 2020

ECLI:IT:TARMI:2020:1566SENT

Massima

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Il provvedimento di archiviazione di una proposta di piano attuativo, adottato dall'amministrazione comunale a seguito del mancato riscontro da parte del privato proponente alle richieste di integrazione documentale, è legittimo in quanto: 1. Il provvedimento di archiviazione è adeguatamente motivato, facendo riferimento alla richiesta di integrazione istruttoria precedentemente formulata e rimasta inevasa per oltre un anno. La motivazione è quindi sufficiente e coerente con la normativa di riferimento. 2. I termini previsti dall'art. 14 della L.R. n. 12/2005 per la conclusione del procedimento di adozione del piano attuativo, pur avendo natura ordinatoria e non perentoria, non impediscono all'amministrazione di concludere il procedimento in assenza della collaborazione del privato nella fase istruttoria. L'amministrazione non è tenuta a rimanere indefinitamente in attesa di future integrazioni documentali. 3. Non sussiste l'obbligo di comunicare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990, in quanto la richiesta di integrazione documentale già esplicitava i presupposti per la conclusione negativa del procedimento in caso di mancato adempimento. 4. Anche in caso di violazione delle norme sul procedimento, il provvedimento di archiviazione non sarebbe comunque annullabile, in applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, della L. n. 241/1990, in quanto il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, data l'accertata non conformità della proposta di piano attuativo alle previsioni urbanistiche vigenti. Pertanto, il provvedimento di archiviazione della proposta di piano attuativo, adottato a seguito del mancato riscontro del privato alle richieste di integrazione documentale, è legittimo e non può essere annullato, in quanto l'amministrazione ha correttamente esercitato il proprio potere di concludere il procedimento in assenza della collaborazione del privato, senza che ciò comporti l'insorgere di alcuna aspettativa giuridicamente tutelata in capo al proponente.

Sentenza completa

Pubblicato il 12/08/2020

N. 01566/2020 REG.PROV.COLL.

N. 02783/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2783 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
((omissis)), rappresentata e difesa dagli avvocati ((omissis)), ((omissis))ì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Agrate Brianza, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1. del provvedimento del 3 ottobre 2018 del Responsabile del Settore Urbanistica, comunicato in pari data, avente…

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