Cassazione penale Sez. I sentenza n. 12893 del 29 dicembre 1988

ECLI:IT:CASS:1988:12893PEN

Massima

Massima ufficiale
La nuova normativa (dpr 27 giugno 1985 n. 350) ha disciplinato l'accesso alla attivita` bancaria in modo tale da evidenziare la volonta` legislativa di considerare tale attivita`, da chiunque intrapresa, come esercizio di impresa privata, soggetta a controlli e limiti, ma non tali da qualificarla diversamente (cosi` come avviene per altre attivita` tipicamente private gestite in regime di libera concorrenza). La circostanza che l'attivita` bancaria sia svolta da enti con personalita` di diritto pubblico, in concorrenza con soggetti di diritto privato, non permette di farne derivare una diversa considerazione dell'attivita` da essi svolta sotto il profilo oggettivo, sia perche` la qualita` del soggetto che esercita una attivita` non giova a mutarne la natura, sia per la necessaria unitarieta` della disciplina, anche sotto l'aspetto penalistico. (In applicazione di tale principio, la corte ha negato agli operatori bancari la qualifica di incaricato di pubblico servizio). conforme: Sen 16/07/1987 8342 sez u Pen Sen 23/06/1988 2780 sez 6 Pen Sen 04/03/1988 2896 sez 6 Pen Sen 26/09/1988 5245 sez L Civ Sen 11/10/1988 5469 sez U Civ

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