Cassazione penale Sez. II sentenza n. 31246 del 18 settembre 2002

ECLI:IT:CASS:2002:31246PEN

Massima

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Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: La partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 74 del d.P.R. n. 309/1990, richiede la prova della volontà e della coscienza dell'imputato di far parte stabilmente del sodalizio criminoso, condividendone gli scopi e apportandovi un concreto contributo alla loro realizzazione. Tale prova non può fondarsi esclusivamente sulla mera frequentazione o sui rapporti personali con singoli membri dell'associazione, ma deve emergere da un ragionamento logico-deduttivo che valorizzi in modo univoco i profili esterni delle condotte dell'imputato, idonei a dimostrarne l'inserimento consapevole e stabile nell'organizzazione criminale. La mera elencazione di episodi di contatto con gli associati, anche se coerenti con le finalità del sodalizio, non è sufficiente a integrare la motivazione sulla responsabilità per il reato associativo, ove non sia adeguatamente giustificato il nesso tra tali condotte e la volontà dell'imputato di aderire all'associazione, condividendone gli scopi e apportandovi il proprio contributo. La carenza di una simile motivazione, che si risolva in una mera apparenza argomentativa, determina l'annullamento della sentenza di condanna per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere.

Sentenza completa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I ricorrenti, tra altri imputati, furono tratti a giudizio dal Tribunale di Salerno, per rispondere del delitto di associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, ed in particolare, alla importazione, all'acquisto e alla detenzione di rilevanti quantitativi di sostanze del tipo eroina, cocaina, hashish ed ecstasy per essere successivamente spacciato in varie zone d'Italia, con le aggravanti del numero di associati superiore a dieci, dell'essere alcuni degli associati stessi dediti all'uso di stupefacenti e della fattispecie di associazione armata. Inoltre, i predetti erano accusati del reato fine di spaccio relativo ad ingenti quantitativi di dette sostanze; mentre alcuni rispondevano anche di delitti strumentali all'esercizio della descritta attività delinquenziale, quali ricettazione delle armi e sequestro di persona. Il tribunale, previa separazione del processo nei confronti di alcuni imputati in seguito all&#…

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