Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12299 del 10 giugno 2005

ECLI:IT:CASS:2005:12299CIV

Massima

Massima ufficiale
Nel caso in cui la diffamazione sia stata realizzata a mezzo stampa, con la produzione dell'immediato effetto lesivo della reputazione della vittima conseguente alla divulgazione della notizia diffamatoria al pubblico indifferenziato degli utenti, gli artt. 11 e 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, consentono alla persona offesa di richiedere, oltre al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 185 cod.proc.pen., anche la corresponsione di una somma di denaro in relazione alla gravità dell'offesa e alla diffusione dello stampato.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto non spettante questa forma aggiuntiva di riparazione del danno, perché la notizia diffamatoria era stata fornita non al pubblico ma ad un giornalista di una agenzia di stampa).

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