Cassazione penale Sez. I sentenza n. 20194 del 8 maggio 2018

ECLI:IT:CASS:2018:20194PEN

Massima

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La fattispecie prevista dall'articolo 416-bis c.p. si caratterizza, sul piano strutturale, per il dato della organizzazione, coessenziale ad ogni realtà associativa, risultando peraltro sufficiente anche una struttura rudimentale purché adeguata alla realizzazione del programma criminoso, apprezzabile anche in momenti di "pausa attuativa" del medesimo, eventualmente caratterizzata, come di frequente accade per le tradizionali associazioni di tipo mafioso, da continue mutazioni soggettive, ma che nondimeno lascino immodificato il sostrato fondamentale, costituito da una presenza di una struttura stabile, anche senza una formale attribuzione di ruoli, che sia idonea a raggiungere gli obiettivi criminali che le sole propri. Sul piano funzionale, invece, essa si caratterizza per il ricorso, da parte degli associati, all'intimidazione nascente dal vincolo associativo e per la conseguente condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva, senza che sia ovviamente necessaria la concreta attuazione degli obiettivi criminali, talvolta costituiti anche da attività apparentemente lecite, in cui l'aspetto essenziale diventa il metodo mafioso che caratterizza l'azione con cui ci si prefigge di realizzarli e costituisce "l'in sé dell'associazione mafiosa". La condotta di partecipazione all'associazione mafiosa, essendo "a forma libera", può sostanziarsi nei più diversi contributi, non necessariamente coincidenti con la commissione dei delitti scopo, purché causalmente efficienti al mantenimento e/o al rafforzamento dell'associazione, accrescendo la forza di intimidazione e la condizione di assoggettamento e di omertà di cui il sodalizio può conseguentemente beneficiare per realizzare i propri fini. L'articolo 275 c.p.p., comma 3, secondo periodo configura, in relazione al delitto di associazione mafiosa, una doppia presunzione relativa, sia di esistenza delle esigenze cautelari, sia di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, presunzione suscettibile di essere sovvertita soltanto nel caso in cui siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CASA Filippo - Presidente

Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere

Dott. CENTOFANTI Francesco - Consigliere

Dott. APRILE Stefano - Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro in data 1316/06/2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ((omissis));
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, Dott. ((omissis)), che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito, per l'indagato, l'avv. (OMISSIS), il quale ha insistito nel ricorso, chiedendone l'accoglimento.

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