Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 374 del 2021

ECLI:IT:TARMI:2021:374SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare il ricorso avverso la variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Bernate Ticino, ha affermato i seguenti principi di diritto: 1. Il termine di novanta giorni previsto dall'art. 13, comma 7, della L.R. n. 12/2005 per l'approvazione definitiva della variante al PGT, a seguito della decisione sulle osservazioni, ha carattere ordinatorio e non perentorio. Il superamento di tale termine non determina l'inefficacia degli atti della procedura pianificatoria, purché l'amministrazione abbia comunque deciso sulle osservazioni entro il termine previsto. 2. Non sussiste l'obbligo di ripubblicazione della variante al PGT prima dell'approvazione definitiva, anche in presenza di numerose modifiche, salvo che queste non determinino una rielaborazione complessiva dello strumento urbanistico, tale da incidere in modo radicale sui suoi caratteri essenziali e sui criteri che ne hanno presieduto l'impostazione. Modifiche puntuali o di dettaglio, anche se numerose, non comportano tale obbligo. 3. Le scelte urbanistiche compiute dall'amministrazione comunale in sede di pianificazione territoriale, ivi comprese quelle relative alla classificazione delle aree e all'individuazione di vincoli, costituiscono valutazioni di merito sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non risultino affette da manifesta arbitrarietà, irragionevolezza o travisamento dei fatti. Non sussiste in capo ai privati un affidamento qualificato alla conservazione della precedente destinazione urbanistica, in assenza di specifiche situazioni giuridiche tutelate. 4. L'amministrazione comunale non è tenuta a rappresentare in pianta e con apposita campitura, all'interno dello strumento urbanistico, i singoli fabbricati esistenti sul territorio, essendo tali elementi più opportunamente valutati in sede di rilascio dei titoli edilizi. 5. Le scelte dell'amministrazione comunale in ordine alla qualificazione di una strada come pubblica o privata, così come in merito all'individuazione di vincoli, rientrano nella sua discrezionalità pianificatoria e sono sindacabili solo in presenza di vizi di manifesta illogicità o abnormità.

Sentenza completa

Pubblicato il 10/02/2021

N. 00374/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01981/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1981 del 2017, proposto da
Immobiliare Dede Srl, Litoart Srl, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentate e difese dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio fisico
ex
art. 25 c.p.a presso lo studio dell’avv. ((omissis)) in Milano, piazza Duse n. 1;

contro

Comune di Bernate Ticino, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio fisico
ex
art. …

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