Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 9770 del 18 novembre 1994

ECLI:IT:CASS:1994:9770CIV

Massima

Massima ufficiale
Il beneficio di cui all`art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 119, che riconosce il diritto a tre giorni fi ferie retribuite ai lavoratori chiamati ad adempiere a funzioni elettorali, spetta anche ai rappresentanti di lista, i quali, svolgendo la loro funzione, realizzano, come i componenti del seggio elettorale, un interesse pubblico, attesa la loro inclusione nella categoria dei pubblici ufficiali e tenuto conto del contributo dei medesimi rappresentanti, ancorche` scelti dai partiti, al regolare svolgimento delle operazioni elettorali.  Tale interpretazione della norma (poi sostituita dall`art. 11 della legge 21 marzo 1990 n. 53, che espressamente dispone in tal senso) non trova ostacolo nella sentenza della Corte Costituzionale n.  124 del 1982 e non determina lesione di principi costituzionali.   da vedere: Sen 14/07/1992 8506 sez L Civ Sen 22/04/1992 4826 sez L Civ Sen 09/12/1991 13224 sez L Civ Sen 23/11/1991 12612 sez L Civ

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