Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5169 del 9 febbraio 2016
ECLI:IT:CASS:2016:5169PEN
Massima
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Il condannato per delitti non ricompresi tra quelli di cui all'art. 51 c.p.p., comma 3-bis, né commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, può essere ammesso ai benefici penitenziari in deroga alle disposizioni vigenti, qualora, dopo la condanna, diventi collaboratore di giustizia in relazione a fatti associativi di tipo mafioso ovvero agli altri gravi delitti previsti dall'art. 9, comma 2, della legge n. 82 del 1991, a condizione che la sua collaborazione sia stata riconosciuta, anche con sentenza non definitiva emessa in primo grado, provvista dei requisiti di attendibilità e di novità ovvero completezza o notevole importanza di cui all'art. 9, comma 3, della medesima legge. Tale interpretazione, oltre ad essere più aderente alla ratio premiale ispiratrice della disciplina a favore di coloro che, dopo la condanna, riferiscono notizie utili su delitti di criminalità organizzata normalmente coperti dalla coltre dell'omertà, trova ulteriore conferma nel dato letterale che la disposizione di cui all'art. 16-nonies, comma 5, della legge n. 82 del 1991, e successive modificazioni, si limita a indicare i benefici penitenziari che possono essere concessi, ai sensi del comma 1, a coloro che prestano la collaborazione per fatti diversi da quelli per i quali è intervenuta la condanna, senza limitare questi ultimi ai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale e a quelli previsti dall'art. 51 c.p.p., comma 3-bis, come richiamati dal medesimo art. 16-nonies, comma 1. Inoltre, un esito applicativo a sfavore di colui che abbia, dopo la condanna, prestato collaborazione con la giustizia in relazione ai gravi delitti previsti dall'art. 51 c.p.p., comma 3-bis, solo a ragione del fatto che stia espiando condanna per reati diversi da quelli ricompresi nel suddetto articolo ovvero commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, sarebbe illogico, in quanto, a parità di tempi e qualità della collaborazione, i condannati per i suddetti titoli di reato non sarebbero esclusi dall'accesso ai benefici premiali in deroga alle disposizioni vigenti.
Sentenza completa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIOTTO ((omissis)) - Presidente
Dott. TARDIO Angela - Consigliere
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere
Dott. SANDRINI ((omissis)) - Consigliere
Dott. CASA Filippo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA sul ricorso proposto da: (OMISSIS) N. IL (OMISSIS); avverso l'ordinanza n. 189/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA, del 07/10/2014; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO Aldo; lette le conclusioni del PG Dott. MAZZOTTA Gabriele, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento deliberato il 7 ottobre 2014 il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila rigettava la domanda di accertamento di condotta di collaborazione propo…
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