Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 983 del 16 febbraio 1982

ECLI:IT:CASS:1982:983CIV

Massima

Massima ufficiale
Nel computo dei tre giorni retribuiti, che, a norma dell'art.. 119 del D.P.R. 30 marzo 1957 n.. 361, spettano - senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore - ai lavoratori chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, non si deve tener conto delle domeniche e degli altri giorni festivi caduti in detto periodo, sicché il lavoratore che abbia partecipato alle funzioni elettorali in tali giorni, ha diritto ad un correlativo prolungamento delle ferie stesse per altri corrispondenti giorni lavorativi, contigui al periodo elettorale, o alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute. Non essendo, peraltro, la giornata del sabato non lavorato equiparabile indiscriminatamente alle festività, la questione circa la computabilità o meno di tale giornata nel periodo feriale elettorale deve essere risolta alla stregua della disciplina collettiva, mediante l'accertamento se trattasi di sabato lavorativo retribuito ovvero di sabato non lavorativo non retribuito e, pertanto, festivo a tutti gli effetti.

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