Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari sentenza n. 1152 del 2016

ECLI:IT:TARBA:2016:1152SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, afferma i seguenti principi di diritto: 1. La giurisdizione del Giudice Amministrativo presuppone un collegamento con l'esercizio "in concreto" del potere amministrativo; essa va esclusa quando l'Amministrazione agisca in posizione di parità con i soggetti privati, ovvero quando il suo operare sia ascrivibile a mera attività materiale, priva di una copertura provvedimentale. 2. La richiesta risarcitoria avente ad oggetto il risarcimento dei danni cagionati dal rilascio di un permesso di costruire illegittimo e successivamente caducato in sede giurisdizionale, non può essere accolta poiché la risarcibilità resta ancorata alla presenza di una posizione giuridica soggettiva precedentemente riconosciuta dall'ordinamento. 3. Il beneficiario di un provvedimento ampliativo illegittimo che sia stato oggetto di annullamento definitivo, il quale si dolga successivamente del danno derivante dall'affidamento causatogli dall'emissione del provvedimento ed agisca per vederselo risarcire, non introduce per ciò solo una controversia sull'esercizio del potere dell'amministrazione. Ciò che rileva è l'attitudine del comportamento della Pubblica Amministrazione a far insorgere un colpevole affidamento, quale elemento costitutivo dell'ingiustizia del danno paventato. 4. Affinché ci possa essere un affidamento legittimamente risarcibile, l'adozione del provvedimento non viene in rilievo in sé e per sé, in relazione alle modalità di esercizio in concreto del potere, bensì come elemento che deve avere avuto efficacia causativa unica del danno-evento rappresentato dalla determinazione dell'affidamento incolpevole. Tale efficacia causativa postula l'allegazione di ulteriori elementi in concorso con i quali l'adozione del provvedimento riveli quell'effettiva e lineare efficacia causale. 5. Il risarcimento non può mai porre il danneggiato in una situazione economicamente più vantaggiosa di quella in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non fosse avvenuto (c.d. principio di indifferenza).

Sentenza completa

Pubblicato il 29/09/2016

N. 01152/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01529/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1529 del 2009, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)), C.F. MDNPQL47D14A662C, ((omissis)) C.F. TCCGPP40L20H579F, e ((omissis)) C.F. LMBFRZ57P22A662G, con domicilio eletto presso ((omissis)), in Bari, Via Calefati, 177;
((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), rappresentati e difesi dagli avvocati ((omissis)), C.F. LMBFRZ57P22A662G, ((omissis)), C.F. MDNPQL47D14A662C, e ((omissis)), C.F. TCCGPP40L20H579F, con domicilio eletto presso ((omissis)), in Bari, Via Calefati, 177;

contro

Comune di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocat…

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