Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5311 del 30 aprile 1988

ECLI:IT:CASS:1988:5311PEN

Massima

Massima ufficiale
Il reato di rifiuto, in tempo di pace, del servizio militare di leva, previsto dall'art. 8 cpv. legge 15 dicembre 1972 n. 772 si consuma con il semplice rifiuto dell'assunzione del servizio militare, mentre l'adduzione dei motivi di coscienza - valendo esclusivamente a giustificare il rifiuto, nel che si esaurisce l'elemento materiale del reato, ed a costituire l'elemento specializzante rispetto alla fattispecie di mancanza alla chiamata previsto dall'art. 151 cod. pen. mil. pace - puo` avvenire anche successivamente, purche` prima dell'assunzione del servizio, con la conseguenza che il reato medesimo deve ritenersi consumato nel tempo e nel luogo in cui e` stato posto in essere il rifiuto. (Vedi, per quanto valga, mass n 171145 non risultano precedenti).

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