ECLI:IT:CASS:2002:29997PEN
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Milano con sentenza 27.9.2000, in riforma della sentenza 12.10.1998 del gip Tribunale di Monza che assolveva gli imputati perché il fatto non costituisce reato, condannava C. L. e D. A. per il reato di cui all'art. 323 c.p. alla pena di mesi 3 di reclusione ciascuno (convertita in lire 6.750.000 di multa).
Al C., quale impiegato addetto all'Ufficio commercio del Comune di Muggiò, e al D., quale assessore al commercio dello stesso Comune, si addebita di avere autorizzato con atto 3.12.1996, nonostante il mancato nulla-osta regionale, il raddoppio della superficie di vendita della C. L. r.l.
Il giorno successivo al rilascio dell'autorizzazione il comandante della polizia municipale veniva interpellato telefonicamente da due funzionari comunali per conoscere quali fossero le sanzioni nel caso di ampliamento della superficie di vendita di un esercizio comunale senza autorizzazione. Lo stesso giorno l'asses…
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