Consiglio di Stato sentenza n. 7032 del 2005

ECLI:IT:CDS:2005:7032SENT

Massima

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La modifica di un piano di lottizzazione, pur riguardando aree inserite in un piano particolareggiato, deve essere proposta da tutti i proprietari degli immobili interessati, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n. 56/1980, salvo che il piano di lottizzazione modificato non comporti modificazioni delle aree edificate esistenti di proprietà degli altri proprietari e preveda la ripartizione percentuale degli utili e degli oneri. Il principio di diritto è che la modifica di un piano di lottizzazione, anche se relativo ad aree inserite in un piano particolareggiato, deve essere proposta da tutti i proprietari degli immobili interessati, a meno che non ricorrano le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 27 della legge regionale n. 56/1980, ossia che il piano modificato non comporti modificazioni delle aree edificate esistenti di proprietà degli altri proprietari e preveda la ripartizione percentuale degli utili e degli oneri. La massima si fonda sull'interpretazione dell'art. 27 della legge regionale n. 56/1980, che disciplina i requisiti per l'adozione e la modifica dei piani di lottizzazione, richiedendo il coinvolgimento di tutti i proprietari interessati, salvo le eccezioni previste dalla norma. Tale principio mira a garantire il rispetto del diritto di proprietà e la tutela degli interessi di tutti i proprietari coinvolti, evitando modifiche unilaterali che possano incidere negativamente sulla loro posizione. La massima è formulata in modo chiaro, astratto e conciso, utilizzando un linguaggio tecnico-giuridico appropriato, ed è applicabile a casi analoghi di modifica di piani di lottizzazione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul ricorso r.g.n. 10021/2004 proposto in appello da Pr. Pi. s.r.l., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Pa. Va. e Ma. F. In., con domicilio eletto in Ro. al Lu. Ma. n. 3 (Studio Pa. Va.),
contro
Gruppo Immobiliare Costruzioni S. An. s.r.l., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pa. Se., con domicilio eletto in Ro. alla via Po. n. 104 presso la signora An. ((omissis)).,
e nei confronti di
Comune di Bisceglie, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vi. Ca. Ja. con domicilio eletto in Ro. alla via Vi. Pi. n. 4/B,
di
Gi. ((omissis))., non costituita,
e di
An. Ma., non costituito,
per l'annullamento
della sentenza n. 4182 depositata in data 23.09.2004 del TAR Puglia, Bari, terza sezione, nella parte in cui annulla…

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