Consiglio di Stato sentenza n. 3253 del 2016

ECLI:IT:CDS:2016:3253SENT

Massima

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La dichiarazione mendace resa dal candidato in sede di procedura concorsuale, in relazione al possesso di un titolo di merito, non comporta automaticamente la decadenza dalla ferma prefissata, ove risulti che il candidato abbia effettivamente conseguito un titolo equipollente, ancorché non perfettamente corrispondente a quello richiesto dal bando. In tal caso, la pubblica amministrazione è tenuta a valutare se il titolo posseduto dal candidato possa comunque essere ritenuto idoneo ai fini della procedura concorsuale, procedendo eventualmente alla riduzione del punteggio attribuito, senza applicare la sanzione espulsiva, ove non ricorrano gli estremi di una condotta fraudolenta. Ciò in quanto l'errore del candidato, se non è tale da inficiare l'intero contenuto della dichiarazione, comporta soltanto l'espunzione della parte erronea, senza legittimare l'applicazione della decadenza, che presuppone invece una volontà fraudolenta di rendere una dichiarazione non veritiera. La pubblica amministrazione, prima di irrogare la sanzione della decadenza per dichiarazione mendace, è tenuta a verificare in modo approfondito la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie, senza poter fare automatico ricorso a tale misura espulsiva, ove emerga che l'errore del candidato sia frutto di una semplice discordanza interpretativa tra il bando e la modulistica concorsuale, ovvero di un mero equivoco in buona fede, non integrante gli estremi di una condotta fraudolenta. In tali ipotesi, la pubblica amministrazione dovrà procedere ad una valutazione più articolata, volta ad accertare se il titolo posseduto dal candidato possa comunque essere ritenuto idoneo ai fini della procedura concorsuale, eventualmente ridimensionandone il punteggio attribuito, senza ricorrere alla sanzione espulsiva.

Sentenza completa

N. 00432/2015
REG.RIC.

N. 03253/2016REG.PROV.COLL.

N. 00432/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 432/2015 RG, proposto da Nicolò Tonti, rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso la Segreteria di questa Sezione in Roma, p.za Capo di Ferro n. 13,

contro

il Ministero della difesa – D.G. Person. milit., in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

per la riforma

della sentenza breve del TAR Lazio – Roma, sez. I-bis, n. 4847/ 2014, resa tra le parti e concernente la decadenza dell’appellante dalla ferma prefissata di un anno nell'EI;

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