Cassazione penale Sez. V sentenza n. 9067 del 28 febbraio 2008

ECLI:IT:CASS:2008:9067PEN

Massima

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Il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione può essere configurato anche nei confronti di soggetti che, pur non rivestendo la qualifica di imprenditore commerciale, amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore della società fallita, abbiano comunque apportato un concreto contributo materiale o morale alla produzione dell'evento dannoso, in quanto la responsabilità penale per il reato di bancarotta fraudolenta non è limitata ai soli soggetti qualificati, ma si estende a chiunque, anche in posizione di extraneus, abbia consapevolmente e volontariamente partecipato alla distrazione dei beni sociali. Pertanto, il soggetto che, pur non essendo titolare o amministratore dell'impresa fallita, abbia comunque svolto un'attività finalizzata alla distrazione dei beni della società, può essere chiamato a rispondere del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione in base ai principi generali del concorso di persone nel reato proprio, a prescindere dalla sua qualifica formale all'interno della compagine societaria. La responsabilità penale per il reato di bancarotta fraudolenta, infatti, non è limitata ai soli soggetti qualificati, ma si estende a chiunque, anche in posizione di extraneus, abbia consapevolmente e volontariamente partecipato alla distrazione dei beni sociali, apportando un concreto contributo materiale o morale alla produzione dell'evento dannoso. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato questo principio, in base al quale la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta può essere pronunciata anche nei confronti di soggetti che, pur non rivestendo la qualifica di imprenditore commerciale, amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore della società fallita, abbiano comunque preso parte attiva alla distrazione dei beni sociali, essendo irrilevante la loro posizione formale all'interno della compagine societaria. Ciò in quanto la responsabilità penale per il reato di bancarotta fraudolenta non è limitata ai soli soggetti qualificati, ma si estende a chiunque, anche in posizione di extraneus, abbia consapevolmente e volontariamente partecipato alla distrazione dei beni della società fallita, apportando un concreto contributo materiale o morale alla produzione dell'evento dannoso.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NARDI Domenico - Presidente

Dott. CALABRESE ((omissis)) - Consigliere

Dott. AMATO Alfonso - Consigliere

Dott. SANDRELLI ((omissis)) - Consigliere

Dott. DIDONE Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) FE. LU. N. IL (OMESSO);

avverso SENTENZA del 21/02/2006 CORTE APPELLO di ANCONA;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIDONE ANTONIO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MURA Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Fe. Lu. ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d…

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