Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5285 del 26 aprile 1999

ECLI:IT:CASS:1999:5285PEN

Massima

Massima ufficiale
Ai fini dell'integrazione del reato di frode fiscale(art.4 della L.7 agosto 1982 n. 516) non e` sufficiente la coscienza e volonta` di emettere o utilizzare fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti essendo necessario che detta condotta sia preordinata al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto ovvero di conseguire un indebito rimborso o di consentire l'evasione o l'indebito rimborso a terzi.    da vedere: Sen 11/12/1996 3524 sez 3 Pen Sen 23/10/1997 3858 sez 5 Pen

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