Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 12754 del 14 novembre 1986

ECLI:IT:CASS:1986:12754PEN

Massima

Massima ufficiale
L'avviso di deposito della sentenza pronunciata a seguito di dibattimento deve essere notificato a norma dell'art. 151 cod. proc. pen. al difensore che abbia proposto l'impugnazione e al difensore designato dall'imputato nella dichiarazione d'impugnazione, al difensore del dibattimento non spetta alcuna notificazione, se successivamente egli non assuma le qualifiche anzidette, e l'eventuale notificazione a lui fatta è irrilevante ai fini della decorrenza del termine per la presentazione dei motivi.

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