Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 13001 del 13 maggio 2024

ECLI:IT:CASS:2024:13001CIV

Massima

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La litispendenza non sussiste quando la causa è già pendente presso lo stesso ufficio giudiziario, in gradi diversi di giudizio, essendo in tal caso applicabili le norme sulla riunione e non quelle sulla litispendenza. In tale ipotesi, il giudice successivamente adito che abbia erroneamente dichiarato la litispendenza deve essere cassato, con conseguente prosecuzione del giudizio innanzi al giudice preventivamente adito. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che la litispendenza, quale causa di sospensione del processo, non ricorre quando la medesima causa è pendente presso lo stesso ufficio giudiziario, ma in gradi diversi di giudizio. In tal caso, trovano applicazione le norme sulla riunione dei procedimenti, e non quelle sulla litispendenza di cui all'art. 39 c.p.c. Pertanto, il giudice successivamente adito che abbia erroneamente dichiarato la litispendenza deve essere cassato, con conseguente prosecuzione del giudizio innanzi al giudice preventivamente adito. Tale principio si fonda sulla considerazione che, quando la causa è pendente presso lo stesso ufficio giudiziario, ma in gradi diversi, non vi è la duplicazione del processo, essendo il medesimo procedimento semplicemente articolato su più livelli di cognizione. Ciò comporta l'applicabilità delle norme sulla riunione, volte a garantire l'economia processuale e l'unicità della decisione, e non quelle sulla litispendenza, che presuppongono la pendenza di due processi distinti e autonomi. La massima così formulata esprime in modo chiaro, astratto e conciso il principio di diritto enucleato dalla sentenza, evitando riferimenti al caso specifico e utilizzando un linguaggio tecnico-giuridico appropriato. Essa risulta autosufficiente e applicabile a fattispecie analoghe, senza necessità di ulteriori dettagli o argomentazioni.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto - Presidente

Dott. GARRI Fabrizia - Consigliere

Dott. CAVALLARO Luigi - Consigliere

Dott. BUFFA Francesco - Rel. Consigliere

Dott. GNANI Alessandro - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. (...) proposto da:
Mi.Vl. in qualità di erede di Kr.Ka., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA (...), presso lo studio dell'avvocato Gi.Tr., che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Ni.St., Sa.Ma.;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA (...), presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati An.Pa., Li.Ca., Se.Pr., Gi.Gi.;
- re…

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