Cassazione penale Sez. II sentenza n. 31533 del 26 giugno 2017

ECLI:IT:CASS:2017:31533PEN

Massima

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Il giudice di merito può ritenere l'insussistenza dell'impedimento a comparire dell'imputato, dedotto mediante l'allegazione di certificato medico, anche indipendentemente da una verifica fiscale e facendo ricorso a nozioni di comune esperienza idonee a valutare l'impossibilità del soggetto portatore della prospettata patologia di essere presente in giudizio, se non a prezzo di un grave e non evitabile rischio per la propria salute. Il giudice di legittimità è precluso, in sede di controllo della motivazione, dalla rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dall'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, in quanto tale modo di procedere trasformerebbe la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, è - e resta - giudice della motivazione. Il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. L'"error in procedendo" rilevante "ex" articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera d), è configurabile soltanto quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, risulti decisiva, cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa; la valutazione in ordine alla decisività della prova deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta fossero tali da poter inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento del giudice di merito. Il giudice di legittimità non può sindacare profili non dedotti in atto d'appello.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DAVIGO Piercamillo - Presidente

Dott. TADDEI Margherita - Consigliere

Dott. VERGA Giovanna - Consigliere

Dott. ALMA ((omissis)) - Consigliere

Dott. DI PISA Fabio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 05/05/2016 della CORTE APPELLO di TRIESTE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DI PISA FABIO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. BALDI FULVIO che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Udito il difensore dell'imputato, Avv. (OMISSIS), il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN …

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