Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10718 del 2 dicembre 1996

ECLI:IT:CASS:1996:10718CIV

Massima

Massima ufficiale
Il decreto con il quale il Presidente del tribunale provveda alla nomina dei liquidatori di una societa`, a norma dell'art. 2450 terzo comma, cod. civ., per impossibilita` di funzionamento dell'assemblea, non e` suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione, che non assume carattere decisorio neanche allorche` vi sia contrasto sulla sussistenza della causa di scioglimento della societa`, in quanto il Presidente, dopo un`indagine sommaria, puo` nominare i liquidatori sul presupposto che la societa` si sia sciolta, ma non accerta ne` l'intervenuto scioglimento, ne` le cause che lo avrebbero prodotto, tanto che ciascuno degli interessati potra` promuovere un giudizio ordinario su dette questioni e, ove sia provata l'insussistenza della causa di scioglimento, ottenere la rimozione degli effetti del decreto (come rilevato nella sentenza Corte cost. 27 giugno 1968 n. 77). da vedere: Sen 10/11/1993 11109 sez 1 Civ Sen 10/04/1995 4137 sez 1 Civ Sen 10/02/1987 1392 Civ

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