Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo - L'Aquila sentenza n. 373 del 2023

ECLI:IT:TARAQ:2023:373SENT

Massima

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La realizzazione di opere edilizie destinate a un uso non meramente occasionale, ma ripetitivo e stabile nel tempo, anche se strutturalmente amovibili o precarie, è soggetta al previo rilascio del permesso di costruire, non potendo essere legittimata mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Ciò vale anche per interventi edilizi realizzati in aree sottoposte a vincoli di tutela paesaggistica, ambientale o idrogeologica, per i quali è necessario acquisire i prescritti pareri o autorizzazioni. Il Comune, verificata la consistenza degli interventi edilizi, è tenuto a reprimere le opere realizzate in assenza del necessario titolo abilitativo, ordinandone la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, a prescindere dalla presentazione di una SCIA. La natura precaria o stagionale dell'uso del manufatto non esclude la necessità del permesso di costruire, ove l'opera sia destinata a soddisfare bisogni duraturi, ancorché realizzata in modo da poter essere agevolmente rimossa. Pertanto, la realizzazione di opere edilizie, anche se amovibili o destinate a un uso stagionale, in assenza del previo rilascio del permesso di costruire e senza l'acquisizione dei pareri o autorizzazioni prescritti per le aree sottoposte a vincoli, legittima il Comune a ordinare l'immediata cessazione dell'attività e la demolizione delle opere abusive, a tutela della sicurezza pubblica e del corretto assetto del territorio.

Sentenza completa

Pubblicato il 04/07/2023

N. 00373/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00370/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 370 del 2016, proposto da
Marino Pirocchi, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliano Lazzari, con domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via Giosuè Carducci, 30;

contro

Comune di Pineto, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensiva,

- dell'ordinanza del Comune di Pineto, n.6 del 16.06.2016, notificata il 17.06.2016;

- della nota del Comune di Pineto prot. n. 11329 del 16.6.2016

- di ogni altro atto e/o documento presupposto, connesso e/consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

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