Cassazione penale Sez. III sentenza n. 14228 del 16 aprile 2021

ECLI:IT:CASS:2021:14228PEN

Massima

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Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: La modifica dell'imputazione, ai sensi dell'articolo 516 c.p.p., non determina una violazione del diritto di difesa dell'imputato quando la nuova contestazione, pur precisando o correggendo elementi accessori come la data di commissione del fatto, non incide sul nucleo essenziale dell'addebito e consente comunque all'imputato di esercitare pienamente il suo diritto di difesa in relazione all'oggetto dell'imputazione. Ciò in quanto, ai fini della valutazione della rilevanza dell'immutazione rispetto all'effettivo esercizio del diritto di difesa, ciò che rileva è la concreta possibilità di difendersi rispetto alle nuove circostanze e non soltanto la mera perdita di possibili deduzioni difensive riferite alla originaria contestazione. Il giudice, pertanto, non deve sindacare preventivamente l'ammissibilità della nuova contestazione proposta dal pubblico ministero ai sensi degli articoli 516 e 517 c.p.p., dovendo invece provvedere sul capo d'imputazione come modificato, stabilendo se sussiste o meno la responsabilità penale dell'imputato. La motivazione della sentenza deve essere logica, coerente e adeguatamente argomentata, senza che possano essere rilevanti mere incongruenze o difetti non macroscopici, mentre le deduzioni difensive non espressamente confutate devono ritenersi disattese qualora siano logicamente incompatibili con la decisione adottata.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACETO Aldo - Presidente

Dott. GENTILI Andrea - rel. Consigliere

Dott. SEMERARO Luca - Consigliere

Dott. REYNAUD ((omissis)) - Consigliere

Dott. NOVIELLO Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso la sentenza del 04/11/2019 della Corte di appello di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. ((omissis));
lette le richieste del difensore della parte civile, avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese di costituzione della parte civile;
letta la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore gene…

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