Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1108 del 30 gennaio 1991

ECLI:IT:CASS:1991:1108PEN

Massima

Massima ufficiale
La diminuzione di cui all'art. 444 c. p.p., pur non rientrando fra le attenuanti in senso tecnico, in quanto non correlata alle circostanze soggettive ed oggettive di cui all'art. 70 cod. pen., quale causa di riduzione della pena resta pur sempre disciplinata, alla pari delle attenuanti, dall'art. 63 cod. pen. e dall'art. 65 stesso codice che ne costituisce il complemento normativo. Ne consegue che anche la diminuzione di cui all'art. 444 c. p.p. va operata sulla quantita` della pena che il giudice applicherebbe qualora non concorresse la circostanza che ne consente la riduzione in misura non eccedente un terzo.

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