Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2275 del 27 luglio 1990

ECLI:IT:CASS:1990:2275PEN

Massima

Massima ufficiale
L'interrogatorio della persona in custodia cautelare deve essere espletato anche nei confronti di colui che, tratto in arresto in flagranza di reato e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria, sia già stato sentito in sede di convalida dell'arresto o del fermo. Il relativo adempimento deve essere espletato entro il termine di cui al primo comma dell'art. 294 cod. proc. pen., con la conseguenza che, a nulla rilevando il precedente incombente di cui all'art. 391 stesso codice, in caso di omissione o di ritardo dell'interrogatorio specificamente richiesto dall'art. 294, la misura di custodia cautelare precedentemente disposta perde immediatamente efficacia.

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