Cassazione penale Sez. V sentenza n. 16901 del 7 maggio 2002

ECLI:IT:CASS:2002:16901PEN

Massima

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Il provvedimento di ripristino della custodia cautelare in carcere, adottato ai sensi dell'art. 307, comma 2, c.p.p. a seguito di condanna, non è soggetto a riesame ma a impugnazione con appello, in quanto la sua funzione è quella di far rivivere la misura cautelare già applicata, sulla base della presunzione di sussistenza del pericolo di fuga, senza necessità di un nuovo contraddittorio. Il giudice di merito, nel valutare la sussistenza attuale del pericolo di fuga ai fini del ripristino, deve tenere conto di elementi interdipendenti, quali l'entità della pena residua da espiare rispetto a quella complessivamente inflitta e i fatti sintomatici della pericolosità del soggetto, senza che sia necessaria una specifica motivazione sull'applicazione di tali criteri, trattandosi di principi consolidati nella giurisprudenza. Pertanto, il provvedimento di ripristino della custodia cautelare, adottato in conformità a tali principi e congruamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità, neppure laddove il ricorrente prospetti una diversa valutazione di alcuni elementi fattuali, come la durata della latitanza, atteso che tale valutazione rientra nell'ambito del merito, non sindacabile in questa sede.

Sentenza completa

La Corte d'Assise di S. Maria C. V. il 27.5.01 ha ripristinato la custodia in carcere di A. S., scarcerato per decorrenza termini il 2.4.01 e poi condannato per art. 416 bis c.p., in ragione di sua latitanza durata due mesi prima dell'arresto (decreto del 3.3.99), e dell'entità della condanna, per cui dovrebbe restare in carcere altri tre anni oltre il presofferto.
Il 4.8.01 è stata proposta impugnazione, ed il 10.10.01 il Tribunale ha rigettato l'appello proposto dell'imputato.
Con il ricorso si deduce: 1° -inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 307 c.p.p. -vizio di motivazione (erroneo riferimento alla presunzione del pericolo di fuga di cui all'art. 275/3 c.p.p. -erronea adozione del criterio di proporzionalità, in rapporto al principio di tutela della libertà, in ragione del minor sacrificio possibile, alla luce dello stesso riconoscimento di non rilevante entità della pena); 2° -violazione stesso articolo -vizio di motivazione (…

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