ECLI:IT:CASS:2002:16901PEN
La Corte d'Assise di S. Maria C. V. il 27.5.01 ha ripristinato la custodia in carcere di A. S., scarcerato per decorrenza termini il 2.4.01 e poi condannato per art. 416 bis c.p., in ragione di sua latitanza durata due mesi prima dell'arresto (decreto del 3.3.99), e dell'entità della condanna, per cui dovrebbe restare in carcere altri tre anni oltre il presofferto.
Il 4.8.01 è stata proposta impugnazione, ed il 10.10.01 il Tribunale ha rigettato l'appello proposto dell'imputato.
Con il ricorso si deduce: 1° -inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 307 c.p.p. -vizio di motivazione (erroneo riferimento alla presunzione del pericolo di fuga di cui all'art. 275/3 c.p.p. -erronea adozione del criterio di proporzionalità, in rapporto al principio di tutela della libertà, in ragione del minor sacrificio possibile, alla luce dello stesso riconoscimento di non rilevante entità della pena); 2° -violazione stesso articolo -vizio di motivazione (…
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